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ISSN 2611-8858

Temas

Juicio Oral

Processo e sistema sanzionatorio: alla ricerca di una “nuova” relazione

L’autrice, dopo essersi soffermata sull’articolato rapporto tra processo e diritto penale sostanziale, approfondisce la relazione tra processo e pena. Il rito, non più “socio muto” delle fattispecie incriminatrici, è esso stesso pena e, a vario titolo e in vario modo, assolve ad esigenze di prevenzione generale e speciale. In fine, poiché la “contaminazione” tra diritto, pena e processo altera sensibilmente i tradizionali caratteri dell’uno e degli altri, si sottolineano le questioni aperte dalla nuova prospettiva.

Dibattimento a distanza vs. “autodifesa”?

L’istituto della partecipazione a distanza al dibattimento è stato introdotto in Italia nel 1998 con una norma “a tempo”, relegata nelle disposizioni di attuazione e poi stabilizzata, che ha conosciuto una progressiva espansione. La l. 23 giugno 2017, n. 103, ne stravolge la portata, trasformando di fatto in regola un’eccezione i cui riverberi sull’effettività del contraddittorio e sull’esercizio del diritto di difesa sono indiscutibili, non potendo essere la partecipazione “virtuale” equiparata a quella fisica dell’imputato. Da qui l’esigenza di riconsiderare le conclusioni a cui sono giunte la Corte costituzionale e la Corte europea dei diritti dell’uomo rispetto alla pregressa disciplina, anche per evitare il rischio che la partecipazione a distanza divenga in prospettiva la “normalità” nei dibattimenti che coinvolgono soggetti in vinculis, quale che sia il procedimento che ha originato lo status detentionis.

I rapporti fra processo penale e altri procedimenti nell’unità dell’ordinamento giuridico

Il problema dei rapporti tra il processo penale e altri procedimenti svela un’area tematica di sconfinate proporzioni, all’interno della quale possono apprezzarsi fenomeni non direttamente riconducibili all’area della pregiudizialità in senso stretto. Un’analisi della tematica rivolta alle fattispecie sostanziali mette così in luce tipologie assai differenziate di collegamenti tra procedimenti emergono dalla struttura delle diverse norme penali, collegamenti che rinviano ora a situazioni giuridiche oggetto di un distinto procedimento penale ora a provvedimenti, interinali o definitivi, di un’altra giurisdizione. L’esame di queste ultime ipotesi mette in luce situazioni di diversa natura, nelle quali l’interesse della legge penale non è necessariamente riferibile al provvedimento dell’altra giurisdizione in quanto tale ma a una pronuncia giurisdizionale quale fonte necessaria di produzione giuridica della situazione giuridica in essa contenuta. Alla luce di queste premesse, il presente scritto prende in esame vari fenomeni proponendo un’indagine interdisciplinare che, muovendo dalle esigenze del diritto penale rispetto alla singola fattispecie, congiunga le prospettive del diritto penale, del diritto processuale civile e del diritto civile.

Allegria di naufragi: dove va la Corte di Cassazione?

Il 25 giugno 2015 si è tenuta, a seguito di convocazione del Primo Presidente del 19 maggio precedente, l’Assemblea generale della Corte di cassazione, a distanza di oltre sedici anni da quella convocata il 23 aprile 1999 dal Primo Presidente dell’epoca, per deliberare in ordine ai provvedimenti da assumere di fronte allo stato di grave crisi del giudizio di legittimità. La Corte, com’è noto, è da decenni assediata da una quantità di ricorsi inimmaginabile in qualsiasi altro Paese moderno ed ora è in uno stato che, senza esagerazione, potrebbe definirsi preagonico. Le misure concepite dall’Assemblea per cercare di arginare, nel settore degli affari penali, il torrenziale afflusso di ricorsi, presentano luci e ombre, specie per il fatto che, per la parte affidata a disponibilità interne, potrebbero essere condizionate da prossime decisioni della Corte europea dei diritti dell’uomo potenzialmente idonee ad incidere in modo significativo sullo stesso carico dei ricorsi. Di seguito si fa il punto sulle criticità di un sistema che aspetta di essere al più presto oggetto di revisione legislativa, auspicata da tempo immemorabile e ancora attesa.