La Grande Sezione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea riconosce il diritto al silenzio nell’ambito dei procedimenti amministrativi “punitivi” in tema di abusi di mercato
CGUE, Grande Sezione, sentenza 2 febbraio 2021, C-489/19, D.B. c. CONSOB
La Grande Sezione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, pronunciandosi sulla causa C-489/19 con sentenza del 2 febbraio 2021, ha riconosciuto che una persona fisica sottoposta ad un procedimento sanzionatorio (formalmente) amministrativo ha il diritto di mantenere il silenzio se le sue risposte possono far emergere la sua responsabilità per un illecito passibile di sanzioni amministrative aventi carattere penale oppure la sua responsabilità penale.
L’esistenza del diritto al silenzio, invero, secondo la Corte deve direttamente desumersi dai principi di difesa ed equo processo di cui agli artt. 47 e 48 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione, oltre che dall’art. 6 Cedu, come interpretato dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo. Esso attribuisce al sottoposto alle indagini la facoltà di astenersi dal rendere dichiarazioni autoaccusatorie, sebbene non possa giustificare qualsiasi mancanza di collaborazione con le autorità competenti, come in caso di rifiuto di presentarsi a un’audizione o in caso di ricorso a manovre dilatorie.
Conseguentemente, la CGUE afferma che la normativa dell’Unione in materia di abusi di mercato (direttiva 2003/6/CE, c.d. MAD I, e regolamento UE 596/2014, c.d. MAR) deve essere interpretata nel senso che essa consente agli Stati membri di non sanzionare la persona fisica che, nell’ambito di un procedimento sanzionatorio amministrativo per abusi di mercato, si rifiuti di fornire all’autorità competente risposte che possano far emergere la sua responsabilità per un illecito passibile di sanzioni amministrative aventi carattere penale oppure la sua responsabilità penale.
La questione affrontata dalla CGUE era stata oggetto di rinvio pregiudiziale da parte della Corte costituzionale italiana, chiamata a valutare la legittimità costituzionale dell’art. 187-quinquiesdecies d. lgs. 58/1998 (t.u.f.), il quale sanziona la mancata cooperazione con la Consob e la Banca d’Italia nell’ambito di un procedimento Consob per abuso di informazione privilegiate o manipolazione del mercato (artt. 187-bis e 187-ter t.u.f.). Il caso di specie concerneva un soggetto che, condannato dalla Consob a sanzioni formalmente amministrative (ma sostanzialmente punitive) per fatti di insider trading, si era visto applicare un’ulteriore sanzione pecuniaria per aver rifiutato di rispondere alle domande che gli erano state rivolte in sede di audizione.
La sentenza è stata oggetto di un commento a prima lettura (in lingua italiana) da parte di E. Basile, La Corte di giustizia riconosce il diritto al silenzio nell’ambito dei procedimenti amministrativi “punitivi”, in Sistema Penale, 3 febbraio 2021.
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