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ISSN 2611-8858

Temi

Criminalità organizzata

Mafie straniere e ‘Ndrangheta al nord

Il delitto di associazione mafiosa si presta ad interpretazioni divergenti, soprattutto quando si tratta di applicarlo in aree non tradizionali - cioè fuori dalle regioni più permeate dall’attivismo di sodalizi riconducibili alle “mafie storiche”- o nei confronti di soggetti stranieri provenienti da comunità etniche insediate nel territorio italiano. L’analisi che si propone mira ad evidenziare quali orientamenti della prassi sembrano rispettare il modello di reato associativo a “struttura mista”, che una parte della dottrina propugna per esigenze di rispetto del canone costituzionale dell’offensività, e quali invece il modello di reato associativo “puro”, ossia sganciato dall’accertamento di una qualsiasi attività “esterna” oltre la mera organizzazione interna.

Mafie etniche, elaborazione e applicazione delle massime di esperienza: le criticità derivanti dall’interazione tra “diritto penale giurisprudenziale” e legalità

Il lavoro analizza le problematiche emergenti dall’applicazione dell’art. 416 bis c.p. alle c.d. mafie etniche. L’Autore si occupa principalmente di analizzare le conoscenze cui il giudice, quale interprete del caso concreto, può attingere per trovare conferma della reputazione criminale dell’organizzazione straniera giunta al suo vaglio. Attraverso un raffronto con la giurisprudenza sulle mafie classiche, l’Autore riflette sulla possibilità di introdurre, in questo specifico ambito di incriminazione, “nuove forme” di apporto delle scienze sociali.

La Suprema Corte pretende un uso più consapevole della categoria dell’impresa mafiosa in conformità ai principi costituzionali

In contrasto con un certo orientamento della giurisprudenza che utilizza in maniera spregiudicata la categoria dell’impresa mafiosa, per trasformare la confisca di prevenzione o la confisca allargata ex art. 12 sexies d.l. 306/’92, nonché la confisca ex art. 416, bis, c. 7, in una forma di confisca generale dei beni in violazione del principio di legalità e di proporzione, e del diritto di proprietà, la sentenza in esame si segnala per un approccio correttamente garantistico nell’applicare la categoria dell’impresa mafiosa, negando innanzitutto che si possa confiscare l’intera azienda in base al mero accertamento della pericolosità sociale e della “disponibilità” nei confronti dell’organizzazione.

La riforma del reato di scambio elettorale politico-mafioso

La legge 17 aprile 2014, n. 62 ha profondamente modificato il delitto di scambio elettorale politico-mafioso di cui all’art. 416 ter c.p., intervenendo sia sul versante della condotta incriminata, ampliandola sensibilmente, sia su quello della pena edittalmente comminata, riducendola in maniera proporzionata e ragionevole. Sotto il primo profilo, infatti, ha dilatato la gamma dei fatti punibili, includendovi l’accettazione della promessa di voti in cambio della promessa o dell’erogazione (oltre che di denaro, anche) di altra utilità; sotto il secondo, ha ridotto la cornice sanzionatoria rispetto all’art. 416 bis c.p. in ragione del diverso e meno grave disvalore delle condotte incriminate.

“Superprocura” e coordinamento delle indagini in materia di criminalità organizzata tra presente, passato e futuro

Ad oltre un ventennio dall’istituzione della Direzione nazionale antimafia e delle Direzioni distrettuali antimafia è possibile tracciare un bilancio che tenga conto delle ricadute positive della disciplina e delle persistenti criticità del modello di contrasto alla criminalità organizzata fatto proprio dal codice di rito, anche in relazione ai suoi rapporti con gli organismi sovranazionali previsti in ambito europeo, cercando al contempo di prefigurare i futuri assetti in materia.

Sul preteso carattere permanente del ‘concorso esterno’

Il contributo analizza criticamente la qualificazione del ‘concorso esterno’ in associazione mafiosa come reato (eventualmente) permanente, nei casi in cui l’attività esecutiva dell’accordo tra l’extraneus ed il sodalizio intervenga a distanza di tempo da esso. L’A., dopo avere ripercorso le pronunce di legittimità che propongono siffatta ricostruzione – soffermandosi in particolare sulle argomentazioni spese nella più recente, la nota sentenza Dell’Utri – evidenzia come la stessa appaia incompatibile con il paradigma tipologico scolpito dalle Sezioni unite nella Mannino, che è propriamente ‘altro’ rispetto agli esiti dell’operazione di ‘innesto’ della clausola di cui all’art. 110 c.p. sul tronco di tipicità del reato associativo. Si propone, dunque, una soluzione interpretativa che, fondandosi sulla distinzione tra accordi ‘causali’ e ‘non causali’, preservi il carattere istantaneo e causalmente orientato del ‘concorso esterno’, ricorrendo alternativamente agli istituti dell’antefatto e del postfatto non punibili ovvero della continuazione criminosa. Infine, analizzando una Autorevole posizione della dottrina, che, sulla base di argomenti diversi da quelli usati dalla giurisprudenza, pure ricostruisce in chiave di permanenza il ‘concorso esterno’, si ribadisce come la ‘messa a disposizione’ del clan costituisca elemento probante la partecipazione associativa e non argomento spendibile per argomentare il carattere permanente del reato.

La confisca allargata: dalla lotta alla mafia alla lotta all’evasione fiscale?

Traendo spunto dall’ordinanza n. 7289 del 2014 di rimessione alle Sezioni Unite, l’articolo affronta la questione se, ai fini della confisca ex art. 12 sexies d.l. n. 306/92 e ex art. 2 ter l. 575/65 (oggi art. 24 del d.lgs. n. 59/201), si debba tenere conto dei proventi dell’evasione fiscale per valutare se i beni posseduti siano di valore sproporzionato rispetto al reddito o all’attività economica del reo e, ancora più a monte, se si debba tenere conto dei redditi sottratti alla tassazione; questione rilevante anche per stabilire se i beni “risultino essere frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego” ex art. 2 ter l. 575/65. Tale questione assume un particolare rilievo in quanto, in seguito all’entrata in vigore del d.l. n. 92/2008, si è esteso l’ambito di applicazione della confisca ex art. 2 ter l. 575/65 nei confronti di tutti i soggetti a pericolosità generica, compresi gli evasori fiscali nell’interpretazione giurisprudenziale, e rileva anche nei confronti dei terzi laddove il valore sproporzionato del bene intestato a un terzo diventa elemento probatorio dell’intestazione fittizia.