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ISSN 2611-8858

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Criminalità organizzata

Anche il favoreggiamento-mendacio aggravato ex art. 7 d.l. 152/1991 è ritrattabile ai sensi del novellato art. 376 c.p.

In seguito all’inserimento del delitto di favoreggiamento personale nell’elenco tassativo dei reati presupposto dell’art. 376 c.p., operato con la l. 94/2009, non è più punibile la ritrattazione del c.d. favoreggiamento-mendacio, anche aggravato ex art. 7, d.l. 152/1991. Nei giudizi ancora pendenti dinanzi alla Suprema Corte, in applicazione del principio di retroattività della legge penale più favorevole di cui all’art. 2, comma 4 c.p., l’eventuale ritrattazione tempestiva intervenuta in precedenza può ugualmente essere considerata effettiva e determinare la non punibilità del favoreggiamento-mendacio. In tale caso, se risulti già provata nei precedenti gradi di giudizio la sussistenza delle condizioni di fatto della causa di non punibilità di cui all’art. 376 c.p., la Corte può disporre l’annullamento senza rinvio della sentenza d’appello di condanna ai sensi dell’art. 609, comma 2 c.p.p.