Se è vero che “la persona umana è al centro del diritto penale”, è parimenti innegabile come tale formula, in un diritto penale orientato al fatto ed al danno concreto ed offensivo, non possa essere utilizzata per legittimare meccanismi di incriminazione “a parte subiecti”. Per questo, rispetto ad un “contesto d’incriminazione” sbilanciato (pericolosamente) sul versante soggettivo, si rende necessario individuare dei “correttivi” che consentano di ricondurre la fattispecie incriminatrice ad una dimensione di obiettivo disvalore già sul piano del fatto. Nei reati a “finalità di terrorismo”, la rilevanza attribuita alla sola Intentionsunwert seguita dall’associazione di cui all’art. 270-bis c.p. ripropone ancora una volta il problema di precisare con maggiore chiarezza il ruolo sistematico da attribuire al c.d. dolo specifico. Attraverso la sua esegesi, infatti, sembrerebbe essere possibile colmare quel deficit di “oggettività” che, altrimenti, caratterizzerebbe la fattispecie associativa prevista dall’art. 270-bis c.p.