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ISSN 2611-8858

Temi

Giustizia riparativa

In dialogo con “Luciano Eusebi, La Chiesa e il problema della pena, Milano 2014”

La riflessione di Eusebi sul problema della pena, nell’ambito del pensiero cristiano, mette in luce il volto cattivo del diritto penale; propone, alla luce dell’art. 27 Cost., una visione della pena volta come percorso, piuttosto che come corrispettivo secondo un criterio rigido di proporzione; addita a modello la giustizia riparativa, intesa alla ricostruzione di legami sociali. L’aggancio alla religione cristiana apre prospettive che vanno oltre la giustizia statuale, e pone il problema della rilevanza di concezioni comprensive per la tenuta dello stato di diritto.

Il carcere come extrema ratio: una proposta concreta

Il carcere, con il suo contenuto di segregazione e i suoi effetti desocializzanti, è una pena che, oltre ad essere particolarmente afflittiva, costituisce l’ultima eredità di un diritto penale “escludente” che si pone in fortissima tensione con il diritto penale “inclusivo” forgiato dai principi personalistici sanciti dal moderno costituzionalismo. L’obiettivo di renderlo una pena eseguita in termini di extrema ratio può essere perseguito compiendo la scelta tra esclusione carceraria e inclusione non carceraria non soltanto sulla base della gravità del reato, ma anche fronteggiando il più possibile in libertà la crescente pericolosità sociale del reo (da leggersi come peculiari esigenze di risocializzazione), attraverso l’applicazione, sia in entrata che in uscita, di istituti ispirati alla probation. In concreto si può distinguere tra reati di elevata gravità, puniti in concreto con il carcere superiore a 4 anni, che assorbono qualsiasi valutazione di pericolosità sociale e che necessitano della immediata esecuzione della pena, salvo poi sospenderla in fase finale per applicare la liberazione condizionale come strumento di probation; reati di gravità media, puniti in concreto con il carcere fino a 4 anni, rispetto ai quali, in entrata, anche in presenza di recidivi, dovrebbe trovare applicazione la sospensione condizionale della pena come strumento di probation, fronteggiando la crescente pericolosità sociale del reo mediante l’incremento progressivo di prescrizioni volte a impedire la commissione di nuovi reati, mentre, là dove eseguita perché non più sospendibile in entrata, l’esecuzione carceraria potrebbe essere sospesa applicando la liberazione condizionale come strumento di probation; infine, reati di bassa gravità, puniti con pene principali diverse dal carcere, rispetto ai quali dovrebbe trovare applicazione la sospensione condizionale della pena in funzione di prevenzione speciale mediante intimidazione.

Il progetto 2015 della commissione Caselli

Lo studio analizza il Progetto di riforma dei reati agroalimentari e in materia di salute pubblica concluso il 14 ottobre 2015 dalla Commissione Caselli. Si analizzano prima le carenze della disciplina vigente sia codicistica e sia della l. n. 283/1962, per poi illustrare in dettaglio le novità introdotte dal Progetto 2015. Ne emergono una significativa demarcazione del sistema tra sicurezza alimentare (legge speciale) e salute pubblica (codice penale), una rilevante depenalizzazione sul piano dell’art. 5 l. 283/1962, anche se lasciata in parte all’interpretazione, e un’innovazione profonda del modello contravvenzionale. Sul piano dei rapporti tra codice e legge speciale viene evidenziata un’accresciuta importanza del ruolo di prevenzione grazie alla disciplina congiunta, penale e amministrativa, che regola la responsabilità delle persone giuridiche per i delitti del codice penale, ma anche grazie a figure delittuose come la produzione e commercio di sostanze nocive per le finalità del commercio all’ingrosso o della grande distribuzione, il disastro sanitario anche per danni a distanza e su vittime indeterminate, l’omesso ritiro di sostanze pericolose e le informazioni commerciali pericolose.

La politica penale delle interpolazioni

Il disegno di legge n. 2067 interviene in modo disomogeneo su diversi ed importanti settori del sistema penale; contiene anche alcune disposizioni di legge delega che si caratterizzano per l’assenza di criteri direttivi sufficientemente determinati che imporranno al Governo di effettuare le vere scelte di politica criminale. A monte, manca un chiaro disegno di riforma del sistema sanzionatorio.

La Riforma penale alza il tiro?

Con l’esame in Commissione Giustizia del disegno di legge A.S. 2067, la camera alta del Parlamento italiano è chiamata a confrontarsi con le istanze di revisione che attraversano il diritto penale e processuale penale, articolate nel testo della riforma tra interventi di immediata applicazione e propositi rimessi alla legislazione delegata. Con precipuo riferimento alle modifiche che interessano gli istituti del diritto sostanziale, merita certamente apprezzamento l’istituto della estinzione del reato per condotte riparatorie, mentre non è dato condividere la tendenza costante all’innalzamento dei livelli sanzionatori. Più complesso risulta il giudizio sulle norme in materia di prescrizione, che stentano a comporre gli interessi in campo in una disciplina ispirata a poche e salde direttrici. Lascia poi perplessi la pur apprezzabile ma contenutisticamente povera delega in tema di misure di sicurezza, difficilmente idonea ad orientare il governo verso una svolta nella materia. Tanto meritorie quanto illusorie finiscono, infine, per rivelarsi le intenzioni che animano la delega per l’attuazione della c.d. riserva di codice.

La riforma Orlando della giustizia penale: prime riflessioni

Il contributo esamina i tratti essenziali del complessivo intervento di riforma della giustizia penale del Ministro Orlando attualmente all’esame del Senato, che dovrebbe incidere su vari istituti del diritto penale sostanziale – come l’estinzione del reato per condotte preparatorie e, soprattutto, la prescrizione del reato – nonché di una congerie di norme di diritto penale processale, accomunate dalla finalità di rendere più efficienti gli sviluppi procedimentali, anche attraverso una più stringente scansione temporale dei diversi snodi.

Le ultime riforme del processo penale: una prima risposta all’Europa

La relazione fa riferimento agli interventi di urgenza del legislatore negli anni 2012-2014, che intendevano porre rimedio ai maggiori punti di contrasto del nostro sistema di giustizia penale con i principi fondamentali più volte enunciati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo in tema di ragionevole durata del processo e di trattamento dei detenuti. Queste vistose carenze, eccessiva durata dei processi penali e sovraffollamento carcerario, sono strettamente interconnesse, poiché sul numero totale dei detenuti incide in maniera significativa la percentuale di coloro che sono in attesa di giudizio, mentre la custodia in carcere tende a trasformarsi nel surrogato di una pena destinata spesso alla ineffettività. Vengono prese in esame le riforme intese a risolvere, almeno in parte, una situazione diventata intollerabile: dalle modifiche alla disciplina sul risarcimento per eccessiva durata del processo, ai provvedimenti cosiddetti “svuotacarceri”, fino alle nuove norme in tema di sospensione del processo nei confronti degli irreperibili e all’introduzione della messa alla prova come strumento di diversion. Le scelte operate vanno nella giusta direzione, ma resta necessario incidere in maniera più decisa sui problemi strutturali della giustizia penale.

Esistono autentiche forme di “diversione” nell’ordinamento processuale italiano? Primi spunti per una riflessione

Con la diversione si intendono sottrarre al procedimento penale quei reati per i quali il processo, nella sua forma classica, viene ritenuto superfluo, se non dannoso. Ciò non significa che lo Stato rinuncia a reagire al reato in assoluto, ma che esso viene affrontato in maniera diversa, tramite modalità informali tese a raggiungere i medesimi obiettivi di prevenzione, recupero e reinserimento sociale propri della giustizia formale. L’ordinamento austriaco ne ha predisposto una disciplina particolarmente dettagliata. Alla luce di questa si compie una prima analisi del tessuto normativo italiano, allo scopo di verificare se istituti che vengono spesso presentati come vicini alla diversione abbiano davvero le caratteristiche che la contraddistinguono, arrivando a conclusioni perlopiù critiche. Il mancato pieno accoglimento delle alternative al processo nel nostro ordinamento sarebbe dovuto soprattutto alla “barriera all’ingresso” costituita dall’obbligatorietà dell’azione penale, barriera che tuttavia potrebbe non doversi considerare realmente ostativa.

L’incidenza della definizione “convenzionale” di pena sulle prospettive di riforma del sistema sanzionatorio

Il progressivo recepimento nell’ordinamento interno della nozione di “pena” elaborata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo non può che incidere anche sull’attuazione della riforma del sistema sanzionatorio delineata nella legge delega n. 67/2014. In particolare, nell’ottica di una diversificazione delle strategie sanzionatorie, attraverso una valorizzazione delle sanzioni amministrative e di quelle etichettate come “civili”, non pare comunque consentito un arretramento di determinate garanzie collegate al principio di colpevolezza, valevoli rispetto ad ogni manifestazione della potestà punitiva.

Il delitto riparato. Una disequazione che può trasformare il sistema sanzionatorio

Il saggio espone una concezione generale del delitto riparato come figura di parte generale da affiancare a quella del tentativo e del recesso attivo, quale base per una revisione generale dei rapporti tra la pena, l’autore e la vittima. Non il tradizionale modello della pena che si commisura in aumento sul male (offesa) cagionato, raddoppiandone la sofferenza contro l’autore, pur senza disporre di criteri di misura anche lontanamente comparabili con quelli “esatti” del risarcimento del danno. Al suo posto, una pena post-riparatoria che da subito si parametra a una cornice edittale diminuita per il delitto riparato (riparazione dell’offesa), a partire dalla cui mancanza (se la riparazione non c’è) nasce veramente il bisogno di pena: al posto del raddoppio del male, la pena sarà “proporzionata” per difetto in base alla riparazione avvenuta e possibile, o proporzionata “a discendere” dalla pena dei crimini più immensi e “irreparabili” contro l’umanità, o il genocidio, che non ammettono una pena superiore all’ergastolo, di fatto riducibile a 20 anni in concreto. Tutti gli altri delitti avranno una scala sanzionatoria decrescente da quei massimi. I delitti riparati, invece, salvo eccezioni dovute a scelte generalpreventive, conosceranno una diminuzione edittale pari o inferiore a quella del tentativo. In questa disequazione (delitto riparato ≤ delitto tentato) c’è la cifra epistemologica per trasformare la cultura della pena in un’idea che il delitto non paga (si restituisce il maltolto anche con confisca per equivalente obbligatoria, consegnandolo alla vittima), ma non raddoppia il male contro il reo, promuovendo invece per lui una prassi della pena agìta, anziché subìta.