Libro a cura di Edward Johnston, Rahime Erbaş e Dan Jasınskı, Istanbul University Press, 2020
Il contributo analizza l’incidenza del canone di proporzione in rapporto alle nuove tecnologie di sorveglianza occulta sempre più di frequente impiegate nel contesto dell’indagine penale, prendendo dapprima in esame il contesto normativo e giurisprudenziale esistente a livello sovranazionale per poi soffermarsi sull’ordinamento italiano, esaminando infine talune criticità determinate da un ricorso al canone che non pare sempre assistito da adeguata consapevolezza.
La recentissima modifica dell’art. 309, comma 9 c.p.p. ad opera dell’art. 11 l. 16 aprile 2015, n. 47, sembra ispirata dalla volontà di esigere dal giudice della misura coercitiva maggior rigore nella stesura della motivazione. In realtà, l’innovazione segna solo in apparenza un progresso: facendo ricorso alla tecnica dell’elencazione disgiuntiva tassativa, il legislatore della riforma riduce, anziché ampliare, il potere di annullamento del tribunale della libertà, limitandolo ai soli casi di mancanza della motivazione, o di mancanza dell’autonoma valutazione di esigenze cautelari, indizi ed elementi forniti dalla difesa. Risulta dunque ribadito il potere di “supplenza” del collegio, per differenza, in tutti gli altri casi di motivazione lacunosa (quale quello, assai diffuso, del silenzio sui criteri di scelta della misura). Con la conseguenza, secondo l’Autore, di rendere probabile la censura della Corte costituzionale.
Il presente contributo è il frutto di un lavoro di confronto tra la disciplina italiana e quella tedesca in materia di accertamento processuale dei reati di guida in stato di ebbrezza ed alterazione da droghe. Il parallelo muove dall’esame della normativa straniera, alla quale l’autrice giustappone quella interna, ravvisando man mano analogie e differenze. La diversa visione prospettica offre numerosi spunti di riflessione su temi spesso trascurati dal giurista italiano, due dei quali toccano punti nevralgici del processo penale: l’estensione accordata alla tutela del diritto contro le autoincriminazioni rispetto alle prove non dichiarative, da un lato; le regole di esclusione e valutazione della prova c.d. scientifica, dall’altro.