Libro a cura di Edward Johnston, Rahime Erbaş e Dan Jasınskı, Istanbul University Press, 2020
Il contributo analizza l’incidenza del canone di proporzione in rapporto alle nuove tecnologie di sorveglianza occulta sempre più di frequente impiegate nel contesto dell’indagine penale, prendendo dapprima in esame il contesto normativo e giurisprudenziale esistente a livello sovranazionale per poi soffermarsi sull’ordinamento italiano, esaminando infine talune criticità determinate da un ricorso al canone che non pare sempre assistito da adeguata consapevolezza.
La recentissima modifica dell’art. 309, comma 9 c.p.p. ad opera dell’art. 11 l. 16 aprile 2015, n. 47, sembra ispirata dalla volontà di esigere dal giudice della misura coercitiva maggior rigore nella stesura della motivazione. In realtà, l’innovazione segna solo in apparenza un progresso: facendo ricorso alla tecnica dell’elencazione disgiuntiva tassativa, il legislatore della riforma riduce, anziché ampliare, il potere di annullamento del tribunale della libertà, limitandolo ai soli casi di mancanza della motivazione, o di mancanza dell’autonoma valutazione di esigenze cautelari, indizi ed elementi forniti dalla difesa. Risulta dunque ribadito il potere di “supplenza” del collegio, per differenza, in tutti gli altri casi di motivazione lacunosa (quale quello, assai diffuso, del silenzio sui criteri di scelta della misura). Con la conseguenza, secondo l’Autore, di rendere probabile la censura della Corte costituzionale.
Il presente contributo è il frutto di un lavoro di confronto tra la disciplina italiana e quella tedesca in materia di accertamento processuale dei reati di guida in stato di ebbrezza ed alterazione da droghe. Il parallelo muove dall’esame della normativa straniera, alla quale l’autrice giustappone quella interna, ravvisando man mano analogie e differenze. La diversa visione prospettica offre numerosi spunti di riflessione su temi spesso trascurati dal giurista italiano, due dei quali toccano punti nevralgici del processo penale: l’estensione accordata alla tutela del diritto contro le autoincriminazioni rispetto alle prove non dichiarative, da un lato; le regole di esclusione e valutazione della prova c.d. scientifica, dall’altro.
Il problema dei rapporti tra il processo penale e altri procedimenti svela un’area tematica di sconfinate proporzioni, all’interno della quale possono apprezzarsi fenomeni non direttamente riconducibili all’area della pregiudizialità in senso stretto. Un’analisi della tematica rivolta alle fattispecie sostanziali mette così in luce tipologie assai differenziate di collegamenti tra procedimenti emergono dalla struttura delle diverse norme penali, collegamenti che rinviano ora a situazioni giuridiche oggetto di un distinto procedimento penale ora a provvedimenti, interinali o definitivi, di un’altra giurisdizione. L’esame di queste ultime ipotesi mette in luce situazioni di diversa natura, nelle quali l’interesse della legge penale non è necessariamente riferibile al provvedimento dell’altra giurisdizione in quanto tale ma a una pronuncia giurisdizionale quale fonte necessaria di produzione giuridica della situazione giuridica in essa contenuta. Alla luce di queste premesse, il presente scritto prende in esame vari fenomeni proponendo un’indagine interdisciplinare che, muovendo dalle esigenze del diritto penale rispetto alla singola fattispecie, congiunga le prospettive del diritto penale, del diritto processuale civile e del diritto civile.
Il 25 giugno 2015 si è tenuta, a seguito di convocazione del Primo Presidente del 19 maggio precedente, l’Assemblea generale della Corte di cassazione, a distanza di oltre sedici anni da quella convocata il 23 aprile 1999 dal Primo Presidente dell’epoca, per deliberare in ordine ai provvedimenti da assumere di fronte allo stato di grave crisi del giudizio di legittimità. La Corte, com’è noto, è da decenni assediata da una quantità di ricorsi inimmaginabile in qualsiasi altro Paese moderno ed ora è in uno stato che, senza esagerazione, potrebbe definirsi preagonico. Le misure concepite dall’Assemblea per cercare di arginare, nel settore degli affari penali, il torrenziale afflusso di ricorsi, presentano luci e ombre, specie per il fatto che, per la parte affidata a disponibilità interne, potrebbero essere condizionate da prossime decisioni della Corte europea dei diritti dell’uomo potenzialmente idonee ad incidere in modo significativo sullo stesso carico dei ricorsi. Di seguito si fa il punto sulle criticità di un sistema che aspetta di essere al più presto oggetto di revisione legislativa, auspicata da tempo immemorabile e ancora attesa.
Il contributo analizza i presupposti che legittimano il sequestro preventivo ai sensi dell’art. 321 c.p.p., mettendoin luce che, similmente a quanto già riconosciuto dal Supremo Collegio in relazione all’art. 53 d.lgs. 231/01, la sua adozione non può prescindere dalla verifica della sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico del destinatario, quantomeno laddove la misura sia attuata in funzione anticipatoria della confisca.
Le c.d. perquisizioni online rappresentano un istituto di natura ibrida e di difficile inquadramento giuridico, oggetto di crescente attenzione a livello europeo ed internazionale. Muovendo dalla preliminare individuazione dei diritti fondamentali della persona coinvolti, il presente contributo si propone di vagliare l’ammissibilità di tale strumento di indagine nell’ordinamento italiano.