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ISSN 2611-8858

Temi

Cooperazione giudiziaria

La metamorfosi del diritto delle prove nella direttiva sull’ordine europeo di indagine penale

Solo in apparenza limitandosi a riproporre soluzioni già sperimentate in passato, la nuova direttiva sull’ordine europeo di indagine penale (o.e.i.) genera una vera e propria metamorfosi delle prescrizioni probatorie previste dal nostro ordinamento. Da “regole” a struttura chiusa, imperniate su bilanciamenti tra i valori in gioco prestabiliti in astratto dal legislatore, queste prescrizioni si trasformano in “principi” a struttura aperta, il cui contenuto può essere individuato dal giudice in ciascuna vicenda concreta in base ad un proprio contemperamento tra le varie esigenze che si contrappongono nella raccolta transnazionale delle prove. Di qui il rischio che le autorità giudiziarie chiamate a raccogliere e ad utilizzare prove in base alla direttiva eccedano i poteri loro conferiti. È un pericolo che, come dimostrano alcune decisioni in tema di mandato di arresto europeo, non sempre la Corte di giustizia dell’Unione Europea è in grado di fronteggiare. Un possibile antidoto è rinvenibile nello stesso diritto UE: si identifica con il rispetto del principio di equivalenza con gli standards di protezione dei diritti fondamentali rinvenibili nella CEDU e nelle Costituzioni nazionali e del principio di proporzionalità, statuiti dagli artt. 52 e 53 Carta di Nizza. Ne discende che l’Unione non tollera restrizioni dei diritti fondamentali non finalizzate a proteggere interessi degni di rilevanza, non controbilanciate da adeguate garanzie processuali e non strettamente necessarie. Alle luce di queste coordinate di fondo è possibile delineare alcune guidelines operative nell’impiego degli o.e.i. tali da interferire, in particolare, con il diritto al confronto ed il diritto alla riservatezza.

Presente e futuro del processo di armonizzazione europea della parte generale del diritto penale

Il processo di armonizzazione su impulso europeo delle legislazioni criminali degli Stati UE non sembra circoscritto alle sole fattispecie incriminatrici appartenenti alla “parte speciale” del diritto penale. Al contrario, le fonti europee sia di hard sia di soft law e la giurisprudenza della Corte di giustizia hanno dato vita ad un ravvicinamento occulto, frammentario ed embrionale di alcuni principi e regole di “parte generale” funzionali a garantire l’effettiva realizzazione degli obiettivi perseguiti dai trattati e l’effettiva attuazione delle norme penali UE su scala continentale. Questo lavoro riflette sui possibili sbocchi di una simile armonizzazione/unificazione sia sul piano normativo sia sul piano giurisprudenziale e sugli ostacoli, attuali e potenziali, al raggiungimento di tale traguardo.

Procedimento penale, diritto di difesa e garanzie partecipative nel diritto dell’Unione Europea

Gli ultimi due decenni hanno visto rafforzarsi nello scenario multiculturale europeo una concezione fortemente partecipativa di giustizia penale che, dovuta specie all’opera della giurisprudenza di Strasburgo, sta progressivamente diffondendosi in diversi settori del diritto processuale penale negli ordinamenti nazionali. All’interno del quadrante dell’Unione europea, superata la prima fase di normazione all’interno del III Pilastro, l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona ha posto le basi per l’avvio di un impegno delle istituzioni dell’Unione vòlto al consolidamento di standard minimi di tutela del diritto di difesa in relazione non solo alle procedure di cooperazione ma anche ai procedimenti nazionali. Sebbene ciò abbia dato avvio a una nuova stagione d’intensa attività normativa, il carattere abbastanza frammentario delle riforme varate fa sì che la voce e la partecipazione di privati all’amministrazione della giustizia penale sia ancora debole. Il presente scritto analizza il cammino percorso dall’Unione europea negli ultimi due decenni verso il rafforzamento di difesa nell’ambito di procedure sia nazionali sia transfrontaliere, verificando inoltre se e in che misura l’armonizzazione operata dall’Unione soddisfi i livelli di tutela richiesti dalla giurisprudenza di Strasburgo e stabiliti nei sistemi costituzionali nazionali.

Le tecniche gradate di armonizzazione delle sanzioni penali nei recenti interventi dell’Unione Europea

Le sanzioni definite nelle norme minime delle direttive adottate dall’Unione europea nell’esercizio della propria competenza penale indiretta possono essere ordinate e classificate in diversi modelli muovendo – in via gradata – da clausole generali, del tipo “sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive”, fino a formule più analitiche, come quelle che prescrivono il minimo di pena detentiva massima. Dalle tecniche impiegate per la definizione degli elementi costitutivi delle sanzioni dipende il grado di armonizzazione delle pene a livello europeo, nonché il margine discrezionale di scelta che residua in capo al legislatore nazionale in prospettiva di riforma.

Sovraffollamento carcerario e mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie: le alternative al carcere nel diritto dell'Unione Europea.

Il presente contributo evidenzia la centralità dei vincoli di origine sovranazionale nell’ambito del tribolato percorso di riforma del sistema sanzionatorio da mesi in corso. In quest’ottica, dopo aver richiamato il ruolo che il rispetto dei diritti fondamentali gioca ai fini dello sviluppo del processo di integrazione sovrastatuale in materia, ci si sofferma sulle ricadute negative che il sovraffollamento carcerario è suscettibile di produrre nell’ambito della cooperazione giudiziaria. Dopo aver posto l’accento sulle tensioni prodotte dal delicato rapporto tra mutuo riconoscimento e diritti dei detenuti, il lavoro sottolinea però l’importante contributo offerto da alcuni strumenti di diritto dell’Unione europea ai fini dell’elaborazione di standard minimi di tutela e in vista di un accrescimento del grado di fiducia reciproca tra gli attori della cooperazione in materia penale. Da ultimo il contributo si interroga sulla possibilità che le disposizioni di diritto europeo derivato possano favorire le logiche deflattive che ispirano l’azione riformatrice del legislatore italiano e garantire una reale pluridimensionalità del trattamento rieducativo all’interno dello spazio giudiziario senza frontiere interne.

Questioni di giurisdizione e immunità nella vicenda della Enrica Lexie, alla luce del diritto internazionale

Questo articolo esamina la legittimità della giurisdizione penale indiana nei confronti dei due fucilieri di marina italiani coinvolti nell’incidente della petroliera Enrica Lexie. Lo scritto, attraverso una trattazione sistematica dei rilevanti principi del diritto internazionale, sostiene la tesi per cui il diritto alla cognizione del caso spetta in maniera concorrente tanto all’Italia quanto all’India, ma evidenzia alcune anomalie argomentative impiegate dall’India per sostenere la competenza giurisdizionale delle proprie corti. L’articolo inoltre dimostra che la giurisdizione indiana, per quanto astrattamente sussistente, sia nel concreto impedita nel suo esercizio in ragione della natura della condotta posta in essere dai due militari, sottratta alla cognizione degli Stati stranieri in quanto commessa nell’esercizio delle funzioni attribuite ai fucilieri dall’Italia. Nel trattare le questioni connesse alla giurisdizione e all’immunità, l’articolo non manca di affrontare gli argomenti più problematici della vicenda, quali il tentativo indiano di “territorializzazione” della Zona Economica Esclusiva, il principio male captus bene detentus, il riconoscimento dell’immunità ratione materiae per gli atti ultra vires e il rapporto fra l’immunità funzionale e gli Status of Forces Agreements.