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ISSN 2611-8858

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Legalizzazione della cannabis

La rivoluzione di fumo. Propositi nazionali di legalizzazione delle droghe leggere alla prova delle Convenzioni internazionali

Alla diffusione e all’utilizzo delle sostanze stupefacenti presiede un rigido sistema di Convenzioni internazionali. Tali atti, vincolanti per la maggior parte degli Stati del mondo, consentono l’utilizzo di dette sostanze esclusivamente per finalità medico-scientifiche. Nonostante l’esistenza di stringenti obblighi internazionali e l’operato degli organi deputati all’implementazione del regime pattizio, sempre più numerosi Stati nel mondo intraprendono percorsi per una diversa regolamentazione dell’uso a scopo ricreativo di droghe leggere, attuando in alcuni casi una vera e propria legalizzazione. Il presente contributo si propone di offrire una panoramica della disciplina internazionale in materia e della sua evoluzione in chiave storica; segue un’analisi delle esperienze straniere più significative – tra le quali quella uruguayana e californiana – e del contesto nazionale a seguito dell’espandersi del mercato della c.d. cannabis light. Evidenziati i profili di tensione tra la normativa pattizia e quella dei singoli Stati, il contributo individua le alternative percorribili in vista di una conciliazione tra le aspirazioni nazionali e l’osservanza degli obblighi internazionali, con particolare riferimento alle possibili prospettive di riforma dell’ordinamento italiano

California dreamin’

Col referendum dell’8 novembre 2016 in California si è introdotta una legalizzazione della produzione, del commercio e del consumo di marijuana. La riforma californiana, già attuata anche in altri stati USA, fa riflettere sull’opportunità di introdurre anche da noi una legalizzazione della cannabis e suoi derivati. Una proposta di legge in tal senso (n. 3235) è stata presentata al Parlamento, e si spera possa essere esaminata a breve. Nell’articolo si discute sulla legittimazione dell’approccio proibizionista alle “droghe leggere”, e si giunge a negarla, attraverso il riferimento al classico parametro penalistico continentale del bene giuridico e a quello del “principio del danno” di matrice angloamericana: la legalizzazione appare, de iure condendo, la soluzione migliore.