Report della Special Rapporteur delle Nazioni Unite per le esecuzioni extragiudiziali, sommarie o arbitrarie, 9 luglio 2020

Omicidi mirati mediante droni e il caso del generale iraniano Quassem Soleimani

Il recente Report redatto dalla Special Rapporteur delle Nazioni Unite, Agnès Callamard, per le esecuzioni extragiudiziali, sommarie o arbitrarie (SR), presentato in data 9 luglio al Consiglio per i Diritti Umani delle Nazioni Unite, si occupa del problema scottante della proliferazione dei droni militari e delle conseguenze giuridiche del loro impiego ai sensi del diritto internazionale. 

Occasione del report appare essere il noto caso dell’omicidio mirato (c.d. “targeted killing”) del Generale iraniano Quassem Soleimani, ucciso dagli Stati Uniti lo scorso gennaio a Baghdad con un attacco a mezzo drone che ha provocato la morte, oltre che di Soleimani, di altre 9 persone di nazionalità irachena.  Gran parte del Report e l’intero Annex si concentrano sul tale caso, in merito al quale la SR solleva gravi dubbi sul mancato rispetto di alcuni principi fondamentali del diritto internazionale. Gli Stati Uniti non hanno infatti fornito sufficienti prove che l’attacco sia stato sferrato in risposta ad una “minaccia imminente” per la vita dei cittadini statunitensi in Iraq, unica giustificazione possibile per il ricorso all’uso della forza letale in situazioni come quella in oggetto. Di conseguenza il Report considera l’omicidio mirato del Generale Soleimani un illecito uso della forza da parte degli Stati Uniti.

Oltre al caso Soleimani, il Report è volto a dare raccomandazioni più generali a tutti gli attori e le parti coinvolte nell’uso dei droni armati, dalle organizzazioni internazionali ai singoli Stati, chiamando in causa anche gruppi armati non statali, tra i quali un numero rilevante è già dotati di droni armati o armabili, come rileva la relatrice Callamard

Di seguito, in estrema sintesi, le osservazioni più rilevanti del Report:

  • Nell’affrontare le attuali sfide poste al diritto internazionale ed alle relazioni interstatali, il Report prende in considerazione la sempre crescente (e non ancora regolata) proliferazione di droni militari armatiin contesti già oltremodo delicati, nei quali il ricorso ad armamenti dalla portata distruttiva e (spesso) in modo illecito, rende situazioni precarie ancora più instabili. In particolare, si rileva come, secondo stime aggiornate al 2020, più di 100 Paesi siano dotati di droni militari, 40 dei quali già possiedono o sono in procinto di procurarsi droni armati di armi automatiche letali. Il Report si sofferma inoltre sulla problematica logica legata alla proliferazione di tali strumenti militari, esplicitando un ragionamento di costi-benefici che tralascia vitali questioni etiche, morali e di tutela dei diritti umani
  • Tra gli importanti quesiti che emergono dall’utilizzo e dalla proliferazione di droni militari, sorge la questione della scarsa trasparenza e conseguente responsabilità da parte delle istituzioni che decidono di dotarsi di tali sistemi di arma. 
  • La questione dei droni si colloca all'intersezione di diversi regimi giuridici (il diritto dei diritti umani, il diritto internazionale umanitario, lo jus ad bellum, l’antiterrorismo, il diritto amministrativo, il diritto penale, etc) ma, o proprio per questo motivo, ricade spesso tra le fila senza essere chiaramente riconducibile ad un regime o un altro. Sembrano infatti esserci molte scappatoie per evitare il vaglio di legittimità di queste pratiche, non da ultimo perché la questione sembra rientrare nella sfera di competenza di diversi organi ma non essere sotto la responsabilità diretta di nessuno. Per inciso, si può notare (benché non espressamente menzionato dal Report) che tale mancanza di trasparenza e supervisione si può riscontrare nella nota situazione italiana presso la base militare di Sigonella, in cui le condizioni per la presenza di droni armati statunitensi non sono mai state pubblicamente discusse né regolate, ed in riguardo alla quale sono state avanzate, finora senza successo, diverse richieste di accesso agli atti ex d.lgst. n. 97 del 2016 per chiarire il quadro legislativo e regolatorio. 
  • Il Report evidenzia invece un esempio virtuoso di intervento giurisdizionale a livello nazionale, riportando le conclusioni della sentenza del tribunale amministrativo di Münster (Germania) del marzo 2019. La base militare di Ramstein, infatti, offre supporto tecnologico per le missioni dei droni statunitensi in Nord Africa e Medio Oriente. Nella decisione della Corte si legge il dovere della Germania di tutelare il diritto alla vita dei cittadini yemeniti, minacciato dagli attacchi dei droni statunitensi lanciati grazie al supporto di Ramstein, e quindi della Germania, imponendo allo Stato tedesco doveri di controllo e conseguente responsabilità per tutte le attività illecite che eventualmente coinvolgano la base di Ramstein
  • Affrontando poi il tema specifico dell’omicidio del Generale Soleimani, l’Annex dedicato analizza chiaramente come, per essere lecito, il ricorso alla forza letale in casi come quello di specie debba rispettare tutti i regimi giuridici applicabili, ossia oltre lo jus ad bellum, lo jus in bello (il diritto internazionale umanitario) ed il diritto internazionale dei diritti umani. Il Report espone come l’attacco che ha eliminato il Generale iraniano appaia violare sia lo jus ad bellum che il diritto internazionale dei diritti umani ed esclude che la situazione rientri nell’ambito di applicazione del diritto umanitario, non essendo in corso una guerra tra le parti coinvolte, Stati Uniti e Iran.
  • Il Report non tralascia l’importante elemento del coinvolgimento di uno Stato terzo, ossia l’Iraq, sul cui territorio si è verificato l’attacco volto all’eliminazione del Generale iraniano. La SR mette in luce come, essendo l’Iraq uno Stato sovrano (tra l’altro alleato statunitense) ed avendo l’attacco causato vittime di cittadinanza irachena, in mancanza del consenso all’uso della forza da parte degli Stati Uniti, tale attacco a mezzo droni integri un uso della forza armata illecito ed una violazione della sovranità statale (potenzialmente integrante quindi un’aggressione). La SR respinge la scusa della presunta incapacità dell’Iraq di prevenire attacchi iraniani, avanzata dagli USA sulla base di una lettura liberale della dottrina dell’”unwilling or unable”. Nel caso di specie, inoltre, gli Stati Uniti non hanno fornito alcuna prova dell’incapacità o riluttanza da parte dell’Iraq di difendere le truppe statunitensi, evidenziando ancora una volta come l’operazione militare contro il Generale Soleimani non abbia rispettato i requisiti di proporzionalità e necessità richiesti dal diritto internazionale, rivelando il suo scopo meramente punitivo (ex-post), per le presunte responsabilità di Soleimani in attacchi avvenuti contro gli Stati Uniti, o deterrente (ex-ante) rispetto ad una generica e vaga minaccia futura.
  •  La SR, considerando il caso Soleimani solo il più evidente tra i numerosi omicidi mirati illeciti compiuti a mezzo drone negli ultimi anni, espone infine le proprie raccomandazioni indirizzate a tutte le parti coinvolte nell’impiego sempre crescente di droni militari armati, al fine di contribuire alla creazione di un quadro giuridico chiaro ed un sistema di controllo efficace e trasparente. 
    • A tale scopo il Report sollecita in primis gli organi internazionali a prestare maggiore attenzione e un più attivo coinvolgimento rispetto alla prassi dei targeted killings, tramite la produzione di report annuali e l’avvio di indagini ove appropriato. 
    • A livello statale il Report si concentra principalmente sulla necessità di maggiore trasparenza durante il processo decisionale, un puntuale sistema di sorveglianza circa possibili attività illecite compiute da Stati terzi sul territorio nazionale e l’introduzione di tutti i meccanismi necessari per assicurare assistenza e riparazione alle eventuali vittime civili. 
    • La SR richiama inoltre tutti gli attori ad una stretta aderenza ai principi del diritto internazionale dei diritti umani ed una puntuale osservanza dei principi del diritto internazionale umanitario da parte di Stati esportatori di tecnologie e strumentazioni funzionali all’utilizzo dei droni, in un’ottica di regolamentazione del mercato.
    • Si raccomanda infine ai gruppi armati non-statali il rispetto dei principi di diritto internazionale, ed in particolare l’osservanza del diritto alla vita con conseguente divieto di uccisioni arbitrarie
    • Il Report raccomanda in generale di provvedere al tracciamento delle operazioni condotte dai droni armati e delle vittime causate dall’utilizzo indiscriminato di tali sistemi di arma, e di monitorare tale attività letale, in crescita per tracciare un quadro sulla situazione globale relativa ai targeted killings a mezzo drone ed alle conseguenze politico-giuridiche che questi comportano.