Lezione magistrale del Prof. John Braithwaite, vincitore del Premio Balzan 2024 per la giustizia riparativa
Atti del primo Convegno internazionale sulla giustizia riparativa e l’ambiente, agosto 2020, ed. AJUFE
Traduzione in inglese
Il presente contributo analizza l'innovativo meccanismo “premiale” introdotto dalla riforma ambientale del 2015 (legge 22 maggio 2015, n. 68) e finalizzato a estinguere talune contravvenzioni di cui al d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152. L'articolo ripercorre i principali snodi della speciale procedura, ponendo l'accento sulla sua ambigua natura giuridica e ricostruendone le finalità politico-criminali. Il lavoro prende in seguito posizione in merito alla dibattuta questione dell'ambito applicativo del nuovo procedimento e alla sua proposta estensione alle contravvenzioni punite con pena congiunta detentiva e pecuniaria. L'articolo si conclude con un'ampia disamina del ruolo giocato da questa nuova ipotesi di non punibilità sopravvenuta nell'ambito delle c.d. tecniche di degradazione d'illecito.
Il saggio muove dalla constatazione della contraddizione in cui oggi si trova la pena carceraria: da un lato, essa può vantare un’originaria fondazione razionalistica e scientista, che ne ha fatto uno strumento apparentemente irrinunciabile; ma, dall’altro, sono attualmente evidenti i segni di una crisi profonda da molteplici punti di vista, umanitario, ideologico e di efficienza. Siamo dunque dinanzi ad un momento di svolta nella politica penale italiana e le linee lungo le quali potrà evolvere il sistema sanzionatorio corrispondono a premesse culturali assai diverse tra loro anche se non necessariamente alternative. Le possibili direttrici di riforma sono principalmente tre: quella delle misure alternative penitenziarie, quella delle pene alternative non carcerarie e quella della giustizia riparativa. Di ciascuna di esse viene esaminato il rapporto con la “monocultura” carceraria.
La figura de la regularización tras el fraude a la Seguridad Social ha sido muy discutida en la doctrina penal española. El hecho de que un sujeto que ha defraudado puede eludir la sanción penal reconociendo y pagando lo que no hizo en el pasado ha generado una intensa polémica. En este trabajo se analizan dos cuestiones sobre este comportamiento postdelictivo tan generoso en términos de anulación de pena: su naturaleza jurídica y su fundamento y razón de ser. Ambos aspectos contribuyen a entender mejor el sentido y razón de esta controvertida figura a la luz de su actual regulación en el Código Penal español.
Il sistema sanzionatorio è caratterizzato da una storia complessa, in cui norme di diritto penale sostanziale, componenti criminologiche e dinamiche processuali, influenze teologiche, ratio politico-criminali e teorie architettoniche si sono costantemente intrecciati. Attraverso tre opere d’arte – una sorta di guisa ideale per la simbologia in esse contenuta – questo scritto ricostruisce il percorso che ha portato al superamento delle pene più crudeli e inumane, all’affermarsi della centralità del carcere, alla nascita delle misure alternative e alla progressiva crescita di attenzione per i diritti umani nel contesto delle logiche sanzionatorie. Per il tramite del dialogo tra storia, diritto ed arte si tenta una riflessione sul presente del sistema sanzionatorio e sui percorsi possibili di un suo rinnovamento a partire da più consolidati eppure fragili fondamenti teorici.
La riflessione di Eusebi sul problema della pena, nell’ambito del pensiero cristiano, mette in luce il volto cattivo del diritto penale; propone, alla luce dell’art. 27 Cost., una visione della pena volta come percorso, piuttosto che come corrispettivo secondo un criterio rigido di proporzione; addita a modello la giustizia riparativa, intesa alla ricostruzione di legami sociali. L’aggancio alla religione cristiana apre prospettive che vanno oltre la giustizia statuale, e pone il problema della rilevanza di concezioni comprensive per la tenuta dello stato di diritto.
Il carcere, con il suo contenuto di segregazione e i suoi effetti desocializzanti, è una pena che, oltre ad essere particolarmente afflittiva, costituisce l’ultima eredità di un diritto penale “escludente” che si pone in fortissima tensione con il diritto penale “inclusivo” forgiato dai principi personalistici sanciti dal moderno costituzionalismo. L’obiettivo di renderlo una pena eseguita in termini di extrema ratio può essere perseguito compiendo la scelta tra esclusione carceraria e inclusione non carceraria non soltanto sulla base della gravità del reato, ma anche fronteggiando il più possibile in libertà la crescente pericolosità sociale del reo (da leggersi come peculiari esigenze di risocializzazione), attraverso l’applicazione, sia in entrata che in uscita, di istituti ispirati alla probation. In concreto si può distinguere tra reati di elevata gravità, puniti in concreto con il carcere superiore a 4 anni, che assorbono qualsiasi valutazione di pericolosità sociale e che necessitano della immediata esecuzione della pena, salvo poi sospenderla in fase finale per applicare la liberazione condizionale come strumento di probation; reati di gravità media, puniti in concreto con il carcere fino a 4 anni, rispetto ai quali, in entrata, anche in presenza di recidivi, dovrebbe trovare applicazione la sospensione condizionale della pena come strumento di probation, fronteggiando la crescente pericolosità sociale del reo mediante l’incremento progressivo di prescrizioni volte a impedire la commissione di nuovi reati, mentre, là dove eseguita perché non più sospendibile in entrata, l’esecuzione carceraria potrebbe essere sospesa applicando la liberazione condizionale come strumento di probation; infine, reati di bassa gravità, puniti con pene principali diverse dal carcere, rispetto ai quali dovrebbe trovare applicazione la sospensione condizionale della pena in funzione di prevenzione speciale mediante intimidazione.