L’Autore, dopo aver inquadrato la categoria dei “reati di parola”, si sofferma sulle plurime fattispecie antiterrorismo che appartengono a questa famiglia di illeciti, evidenziando le specificità legate all’utilizzo dei nuovi mezzi di comunicazione. L’analisi porta l’Autore a interrogarsi sui limiti del diritto penale rispetto alla criminalizzazione di condotte meramente verbali, non solo in relazione al tradizionale tema della libertà di espressione del pensiero, quanto so-prattutto in riferimento alla possibilità di punire parole che si limitano a “preparare” la commissione di reati.
Dopo aver illustrato gli statuti epistemologici che caratterizzano i concetti di memoria, verità storica e verità giuridica, l’autore si concentra sul problematico rapporto intercorrente tra le Costituzioni liberal-democratiche e le cd. leggi memoriali. Tali interventi legislativi, se assistiti da sanzione penale, pongono seri problemi di compatibilità con le direttive di criminalizzazione che contraddistinguono il diritto penale costituzionalmente orientato, e sembrano porsi in contrasto con la libertà di espressione e i principi costituzionali del discorso pubblico, volti a delineare le condizioni procedurali dell’integrazione politica.
L’Autore descrive la realtà dell’attività giornalistica nel settore della cronaca giudiziaria, ponendo particolare enfasi sui fattori che realmente favoriscono le distorsioni mediatiche dell’accertamento processuale, prospettando sanzioni (maggiormente) efficaci a fronte del cattivo esercizio della libertà di informazione e mettendo in guardia dalle insidie – più o meno – nascoste nelle misure al vaglio del Parlamento.
Il rapporto tra libertà di informazione e buon andamento della giustizia, con particolare riferimento al processo penale, costituisce una tematica di grande attualità alla luce delle ricorrenti polemiche connesse ai fenomeni degenerativi del c.d. “processo mediatico”. Nel prisma del diritto costituzionale, nella consapevolezza della difficoltà di ricostruire una «carta dei rapporti giustizia-media», emerge la necessità di un’opera di bilanciamento, resa ardua per la pluralità dei principi e dei valori coinvolti. In questo senso, l’analisi della giurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte europea dei diritti dell’uomo risulta fondamentale, anche in una prospettiva di possibili innovazioni legislative. Infatti, una recente direttiva dell’Unione europea (2016/343/UE) che dovrà essere attuata entro il 1 giugno 2018, “recependo” indicazioni provenienti dalla giurisprudenza EDU, sembra ormai attestare un’interpretazione estensiva della presunzione di innocenza, da garanzia destinata ad operare non soltanto sul piano processuale a diritto della personalità, ovvero diritto a non essere presentato come colpevole prima che la responsabilità sia stata legalmente accertata.
Il presente articolo analizza le principali pronunce della Corte europea dei diritti dell’uomo in materia di rapporti tra processo penale e media. Sono quindi, da una parte, identificati i diritti coinvolti e, dall’altra, ricostruite le modalità con le quali questi entrano in conflitto con altri diritti o interessi collettivi. Particolare attenzione è posta sulle modalità con la quale la Corte effettua il bilanciamento tra i diritti e gli interessi contrapposti nei seguenti ambiti: le dichiarazioni alla stampa e le conferenze stampa delle autorità pubbliche in merito a processi penali ancora pendenti; la trasmissione alla stampa da parte delle autorità pubbliche di immagini di persone indagate; le fughe di notizie relative ad atti di indagine.
Lo scritto fornisce una illustrazione critica delle norme che regolano la segretezza e i limiti di pubblicazione degli atti processuali penali. La ricognizione è condotta alla luce dei problemi che l’esperienza italiana lascia affiorare attualmente. I delicati problemi connessi con l’intreccio di interessi in gioco (riservatezza individuale, tutela dell’indagine, fairness processuale) fanno da trama all’esposizione. Il paragrafo finale è dedicato a una sintetica prospettazione di immaginabili soluzioni de iure condendo volte a superare le attuali, insoddisfacenti pratiche.
L’ineffettività che contraddistingue l’attuale disciplina posta a tutela del segreto processuale non sembra derivare dalla inadeguatezza degli strumenti utilizzati, quanto piuttosto dalla trasformazione che si è determinata degli interessi in gioco: il diritto di cronaca giudiziaria finalizzato a un controllo democratico sul potere giudiziario risulta sempre di più destinato a prevalere sugli interessi pubblici e privati coinvolti nelle dinamiche delle indagini processuali. Posto che un bilanciamento tra diritto di cronaca giudiziaria e reputazione può essere raggiunto solo in concreto, vero nodo problematico è il contrasto alla rivelazione dei segreti d’ufficio da parte degli autentici custodi, contrasto che può essere rafforzato non solo – e non tanto – incrementando la repressione penale (autori delle violazioni sono coloro che poi dovrebbero perseguirle), ma più realisticamente rompendo i rapporti opachi che si generano tra magistratura e stampa. A tal fine, passaggio indispensabile risulta consentire anche al giornalista l’accesso pieno e trasparente agli atti non più coperti dal segreto, con benefici per la stessa attività giornalistica sotto il profilo del rispetto del limite della verità processuale, vera e propria pietra angolare del diritto di cronaca giudiziaria finalizzata al controllo del potere giudiziario.
Lo scritto si occupa del tema della estensibilità della responsabilità amministrativa da reato degli enti collettivi, di cui al d. lgs. 231/2001, ai reati riconducibili all’esercizio dell’attività giornalistica. Esaminati i problemi legati all’operatività dei criteri di imputazione di tali reati all’impresa giornalistica, si pone in evidenza la problematica compatibilità tra l’esercizio del diritto di cronaca e la compliance preventiva che fonda la colpevolezza di organizzazione dell’ente.
Alla base del fenomeno ormai noto come “processo mediatico” si pone il conflitto, difficilmente superabile, tra diritti contrapposti: il diritto di cronaca giudiziaria, da un lato, e dall’altro i diversi diritti che fanno capo a chi lo subisce (vita privata, riservatezza, presunzione di innocenza), oltre a più generali istanze di imparzialità del giudizio. In questo lavoro si prospettano le misure rimediali che dovrebbero essere garantite a chi subisce il “processo mediatico”, sia nelle ipotesi in cui questi sia riconosciuto colpevole, sia nell’ipotesi in cui sia riconosciuto innocente: nel primo caso, si ipotizza anzitutto una doverosa attenuazione della pena, che tenga conto della doppia “sofferenza legale” patita nel “giudizio parallelo” celebrato su televisioni e giornali; nel secondo caso, si propone l’introduzione di obblighi di integrazione/rettifica informativa che il giudice dovrebbe imporre ai media, a cominciare dall’obbligo di pubblicazione della sentenza di assoluzione, oltre a strumenti di tipo risarcitorio/indennitario a carico dello Stato.
Il tema del complesso rapporto tra giustizia penale e informazione giudiziaria non è certamente proprio del solo ordinamento italiano. Nel presente contributo si cerca pertanto di inquadrare brevemente tale tema in prospettiva comparata, ricostruendolo attraverso i formanti legislativo, giurisprudenziale e dottrinale. La riflessione è limitata ad alcuni ordinamenti rappresentativi di civil law – Francia, Spagna e Germania – e soprattutto ai soli aspetti di diritto penale sostanziale, soffermandosi in modo particolare sulla responsabilità penale dei giornalisti in casi di violazione del segreto istruttorio e sui rimedi compensativi penalistici da “processo mediatico”.