Il documento affronta in primo luogo brevemente la situazione cilena in relazione alla pandemia di Covid-19 e spiega alcune delle misure che il sistema di giustizia penale ha adottato in questo periodo, concentrandosi su un'analisi della legge sull’indulto recentemente approvata. In questo contesto, si dà conto dell'interessante sentenza della Corte Costituzionale che ha respinto un questione di legittimità costituzionale sollevata da un gruppo di membri del Congresso, i quali hanno sostenuto che la suddetta legge violi l'uguaglianza davanti alla legge, così come la vita e la salute di un gruppo di detenuti, tutti condannati per gravi crimini contro l'umanità, gruppo che la legge sull'indulto esclude espressamente
Le linee di tendenza della giurisprudenza costituzionale, nella relazione della Presidente Cartabia
L'Agenzia Europea per i Diritti Fondamentali (FRA) su coronavirus e diritti fondamentali
Il contributo muove da una ricostruzione della recente decisione del Bundesverfassungsgericht del 26 febbraio scorso con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale della fattispecie incriminatrice di “favoreggiamento commerciale al suicidio” di cui al paragrafo 217 StGB. Si procede in seguito ad un’analisi sinottica degli snodi fondamentali di tale pronuncia e dell’altrettanto recente “doppia pronuncia” sulla medesima questione della Corte costituzionale. Più che indagare nel merito la ragionevolezza delle diverse prese di posizione, ci si propone di riflettere sul metodo sulle differenti “filosofie” di judicial review dei diversi giudici costituzionali e sul rilievo di queste pronunce per la teorizzazione dei limiti costituzionali alle scelte di criminalizzazione.
Nonostante la crescente preoccupazione internazionale per il terrorismo di Stato, manca il consenso sul suo significato e sui presupposti su cui si basano i crimini internazionali, sottintendendo che i diritti umani sono gravemente violati. Questo lavoro offre una prospettiva dal punto di vista del terrorismo sponsorizzato dallo Stato e delle azioni di agenti e organizzazioni parastatali, sia nel diritto internazionale sia nell’ordinamento interno del Cile.
Il contributo verte sui fenomeni – in atto da alcuni decenni – di “espansione orizzontale” del diritto penale, mediante la proliferazione di fattispecie penali, e di “estensione verticale”, attraverso inasprimenti punitivi e la moltiplicazione di fattispecie qualificate. I problemi che il punitivismo solleva sul piano normativo verranno distinti dagli effetti sociali reali (descrizione dell’impatto del potere punitivo per come è effettivamente esercitato) e dalla funzionalità per il potere. La parte conclusiva del contributo verificherà le ricadute di queste dinamiche sui limiti che il diritto internazionale dei diritti umani impone agli Stati, evidenziando il grave processo regressivo che si sta realizzando a livello mondiale e regionale
They also acknowledged, for the first time, that the grounds for torturing Abu Zubaydah - the Saudi Arabian citizen detained in the wake of September 11, still languishing in Guantánamo - were mistaken
Il paper si concentra sul crescente ruolo dei tribunali ordinari nell’applicazione del diritto dell’Unione europea. Dalle sentenze Simmenthal e Costa c. E.N.E.L., questi tribunali sono chiamati a lasciare senza applicazione qualsiasi disposizione interna che risulti in contraddizione con le disposizioni direttamente applicabili dell’ordinamento dell’UE. Tale obbligo, tuttavia, può risultare problematico in relazione al diritto penale. Recentemente, l’affaire Taricco ha nuovamente posto in rilievo questo tema, evidenziando che l’eliminazione delle contraddizioni tra il diritto interno e il diritto dell’UE può dar luogo alla violazione dei principi costituzionali inerenti il diritto penale. Allo stesso tempo, il caso Taricco ha messo in discussione la relazione tra la primazia del diritto dell’UE e il livello nazionale di tutela dei diritti fondamentali, questione che deve essere affrontata alla luce della sentenza del 31 maggio 2018 della Corte costituzionale.
Questo post riproduce la relazione (già integralmente pubblicata sul sito della Corte costituzionale italiana, all’indirizzo https://www.cortecostituzionale.it/documenti/varie/albi/vigano_albi.pdf) svolta dall’autore all’incontro quadrilaterale tra Corti costituzionale italiana, spagnola, portoghese e Conseil constitutionnel francese, tenutosi ad Albi lo scorso 28 settembre 2018.
Il testo ripercorre le principali pronunce in materia costituzionale-penale dell’Associate Justice della Corte suprema statunitense Anthony Kennedy (in carica dal 1988 al 2018). Il peculiare ruolo di giudice “ago della bilancia” (Swing Justice) tra conservatori e progressisti ha fatto si che le sue posizioni dinamico-evolutive nell’interpretazione di alcune clausole costituzionali (cruel and unusual punishment clause dell’VIII em. e due process clauses del V e XIV em.) abbiano controllato le decisioni della Corte, irrobustendo lo statuto costituzionale di garanzia in determinati settori del diritto penale sostanziale (sanzionatorio e penitenziario, in particolare). Il suo avvicendamento con il giudice Kavanaugh, e il consolidamento di una maggioranza conservatrice – si conclude – potrebbe rimettere in discussione molti degli approdi raggiunti, nonché i fondamentali principi di dignità, umanità e civiltà ad essi sottesi