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ISSN 2611-8858

Temi

Diritto UE

Il ruolo del principio di precauzione nel “nuovo” diritto penale dell’ambiente

La l. 22 maggio 2015 n. 68 ha introdotto nuove fattispecie delittuose e un nuovo Titolo VI bis nel Codice Penale, al fine di tutelare in varie gradazioni e forme il bene giuridico ambiente, la vita e l’integrità fisica dei consociati, nonché la possibilità che i reati ambientali siano sottoposti ad un meccanismo di degradazione dell’illecito penale ovvero ci si possa avvalere di altri strumenti politico–criminali, come l’aggravante ambientale, già utilizzati con successo in altri ambiti. Nonostante, tuttavia, numerose modifiche abbiano interessato anche il D. Lgs. n. 152 del 2006, deve registrarsi che il legislatore del 2015 non abbia chiarito il ruolo del principio di precauzione nel diritto penale dell’ambiente. Lungi dall’essere confinato in uno spazio ristretto, come gli ultimi approdi della giurisprudenza di legittimità – che ha ammonito in ordine ad un suo “corretto” utilizzo – hanno suggerito, esso potrebbe conoscere un’espansione e contribuire anche all’incremento dell’area di rilevanza penale in relazione alle fattispecie di cui agli artt. 452 bis, 452 ter, 452 quinquies c.p.

Rapporti interordinamentali e conflitti tra identità costituzionali (traendo spunto dal caso Taricco)

Lo scritto mette in evidenza il carattere parziale delle prospettive adottate tanto dalla Corte di giustizia quanto dalla Corte costituzionale per ciò che attiene al riconoscimento dell’identità costituzionale, rispettivamente, dell’Unione europea e dello Stato, pervenendo quindi all’effetto di uno squilibrato bilanciamento tra il principio di apertura e il principio del primato dell’un ordinamento nei riguardi dell’altro. Rileva quindi le due anime presenti presso la Corte dell’Unione, di cui rendono testimonianza le Conclusioni su Taricco dell’avvocato generale Y. Bot e quelle su Scialdone dell’avvocato generale M. Bobek. Tratta, infine, della questione relativa alla sede istituzionale competente a dare il riconoscimento dei principi costitutivi dell’identità suddetta e della possibile conversione dei conflitti interordinamentali in conflitti intraordinamentali, la cui soluzione resta demandata alla tecnica usuale del bilanciamento secondo i casi.

Prime osservazioni sulla nuova “proposta di regolamento del parlamento europeo e del consiglio relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca”

La proposta di Regolamento UE, 21-12-2016, per il mutuo riconoscimento di tutti i tipi di sequestro e confisca (estesa, nei confronti dei terzi e senza condanna), purchè emanati nell’ambito di un procedimento “penale” e con le relative garanzie, assume un notevole impatto in termini di politica criminale europea innanzitutto per lo strumento legislativo prescelto, - il regolamento ai sensi dell’art. 82, c. 1 TFUE, direttamente vincolante, che suscita però qualche perplessità -, e per l’imposizione del mutuo riconoscimento rispetto a forme di confisca senza condanna non contemplate nella Direttiva n. 42/2014 (che prevede solo l’ipotesi di fuga e malattia) e non adotate dagli Stati membri, superando i dubbi circa la possibilità di utilizzare a tal fine la decisione quadro 783/2006. Si tratterebbe di una svolta epocale in termini di efficienza della cooperazione giudiziaria, ferma l’ambiguità del concetto di “criminal proceeding”, rispetto ai procedimenti ibridi presenti nel settore. Il modello di riferimento è la confisca autonoma ex art. 76 a) c. 1 StGB (già in vigore), ma soprattutto c. 4 prevista dal progetto di riforma tedesco BReg418/16. Il Regolamento potrebbe rappresentare una sfida verso una completa giurisdizionalizzazione in chiave penalistica dei procedimenti volti ad adottare forme di confisca senza condanna, per garantirne il reciproco riconoscimento.

La cooperazione giudiziaria in materia di terrorismo in ambito UE e la giurisprudenza delle corti europee

Il presente intervento intende offrire una panoramica degli strumenti normativi esistenti e futuri nella cooperazione giudiziaria europea antiterrorismo, con alcune riflessioni critiche circa la loro portata applicativa. Partendo dalla risoluzione dei conflitti di giurisdizione, passa per l’analisi delle norme sullo scambio di informazioni e sugli strumenti operativi. Infine, dà conto della rilevante giurisprudenza delle corti europee sulla cooperazione giudiziaria antiterrorismo e suggerisce prospettive di riforma del quadro normativo nell’UE.

La circolarità dei modelli nazionali nel processo di armonizzazione europea delle legislazioni penali antiterrorismo

Le organizzazioni sovranazionali e i legislatori dei Paesi membri dell’Unione europea stanno realizzando penetranti interventi di riforma delle normative vigenti di contrasto al terrorismo internazionale. Il presente contributo analizza le fonti penali antiterrorismo del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, del Consiglio d’Europa, dell’Unione europea e di alcuni “Stati-modello” allo scopo di mettere in luce i rapporti reciproci e circolari che intercorrono tra tali fonti e, in particolare, l’“incidenza invertita” delle soluzioni normative nazionali sugli strumenti eurounitari di armonizzazione adottati e adottandi in materia di terrorismo.

La triangolazione delle garanzie processuali fra diritto dell’Unione Europea, CEDU e sistemi nazionali

Nel diritto dell’Unione Europea, le garanzie processuali assumono perlopiù la veste dei “principi”, i quali devono essere tradotti in “regole” da parte della giurisprudenza. Come apprestarne un’implementazione capace di assicurare risultati prevedibili ex ante e, soprattutto, di bilanciare in modo equilibrato i valori in gioco? L’art. 53 della Carta di Nizza risponde al quesito postulando un’equivalenza fra gli standard di tutela dei diritti fondamentali previsti dall‘Unione, dalla CEDU e dai sistemi nazionali. Una triangolazione che, però, non è agevole da svolgere, se si tiene conto delle antinomie che spesso gli standard in questione presentano. Nel presente lavoro si propongono alcune tecniche per realizzarla.

Il diritto alla “dual defence” nel procedimento di esecuzione del mandato di arresto europeo: dalla direttiva 2013/48/UE alla direttiva (UE) 2016/1919

Lo scritto analizza il diritto alla “duplice difesa” nel procedimento di esecuzione del mandato di arresto europeo alla luce dei collegamenti fra la direttiva 2013/48/UE, da poco attuata nel nostro ordinamento con il d.lgs. 15 settembre 2016, n. 184, e la direttiva (UE) 2016/1919.

L’impatto dell’ordine europeo di indagine penale sulle regole probatorie nazionali

È difficile cogliere a pieno le future ripercussioni dell’ordine europeo di indagine penale sul nostro sistema. Già si intravede, nondimeno, una parte più rassicurante della nuova disciplina, laddove la direttiva 2014/41 assicura la salvaguardia delle regole nazionali di ammissibilità degli atti istruttori, ed una, invece, più preoccupante, relativa alle modalità di raccolta delle prove. La direttiva non garantisce, a quest’ultimo riguardo, che tutte le norme interne saranno rigorosamente osservate. Ma qui viene in soccorso il principio di proporzionalità previsto dall’art. 52 § 1 della carta di Nizza, mirato ad assicurare un ragionevole bilanciamento fra la conservazione delle garanzie nazionali e il raggiungimento degli obiettivi dell’Unione, a pena dell’inutilizzabilità delle prove raccolte. Non è un antidoto infallibile. Ma in un sistema giuridico globalizzato che ha perso la guida delle tradizionali fattispecie legislative, esso perlomeno postula l’onere di motivare qualunque allontanamento dai nostri standard. La speranza è che ne derivino regole probatorie che, per quanto di matrice giurisprudenziale, risultino sufficientemente equilibrate e prevedibili nel loro esito, così come esige il principio di legalità processuale.

La cooperazione rafforzata come modalità d’istituzione della procura europea

Preso atto delle difficoltà di adottare il regolamento istitutivo della Procura europea, il presente contributo si propone di dimostrare la concreta esistenza di un valore aggiunto dell'istituzione dell'organo di accusa europeo da parte di un numero ristretto di Stati membri rispetto all'abbandono di un tale progetto per assenza di unanimità. Si è cercato di dimostrarne la fattibilità, costruendo un sistema capace di massimizzare gli effetti di ciò che è verosimilmente possibile sfruttando gli strumenti messi a disposizione dai Trattati – la cooperazione rafforzata in questo caso – seppur sfocianti in un’integrazione diseguale. Si è proceduto a modificare la proposta di regolamento per adattarla al diverso contenuto (non più l’istituzione della Procura europea, ma l’attuazione di una cooperazione rafforzata ai fini di una tale istituzione) e a predisporre i modelli contenutistici degli accordi che necessariamente dovranno disciplinare la cooperazione tra gli Stati membri non partecipanti e l’organo di accusa europeo.

Dati esteriori delle comunicazioni e tabulati di traffico

Il presente contributo offre un’ampia panoramica sullo strumento investigativo dei tabulati di traffico, recanti i dati esteriori delle comunicazioni telefoniche e telematiche, passando in rassegna gli approdi più significativi del formante giurisprudenziale e dottrinale. Tale mezzo di ricerca della prova si colloca al centro dell’incessante dibattito sulla natura dei dati esteriori, che vede contrapposte istanze di repressione del fenomeno criminale e garanzie individuali a rilevanza costituzionale. L’attuale disciplina normativa è il risultato di una lunga evoluzione storica che, nel tentativo di operare un bilanciamento tra interessi antagonisti, ha dovuto contemperare le esigenze operative degli organi inquirenti e il fondamentale diritto alla privacy, tutelato dalle fonti sovranazionali convenzionali ed eurounitarie.