Ufficio stampa della Corte costituzionale, comunicato del 25 settembre 2019
Una breve presentazione del libro
Con l'autorizzazione dell'editore Giuffrè anticipiamo di seguito gli abstract dei lavori pubblicati nell'ultimo numero della Rivista italiana di diritto e procedura penale (n. 2/2019).
Testo corredato di note essenziali del commento programmato realizzato a margine della conferenza del professore e giudice della Corte Costituzionale Francesco Viganò dal titolo “Il diritto penale italiano alla luce della Costituzione e i diritti umani nel XXI secolo: cinque sentenze rilevanti della Corte costituzionale italiana nel biennio 2018-2019”, in occasione del II Seminario italo-cileno di diritto penale (Universidad Diego Portales, 5 luglio 2019). L’intervento, avente ad oggetto la Ordinanza 207/2018 della Corte Costituzionale in materia di istigazione al suicidio (art. 580 c.p.), pone quattro quesiti: (1) La questione di costituzionalità, secondo la Corte, investe in realtà la L. 219 del 2017? (2) Si sostiene il superamento, ancorché a certe condizioni, della distinzione tra la revoca del consenso al trattamento medico e il suicidio assistito o la eutanasia? (3) La disciplina del suicidio assistito dovrebbe ammettere la obiezione di coscienza? (4) Qual è il limite funzionale, in questo contesto, del principio di uguaglianza e ragionevolezza?
Con l'autorizzazione dell'editore Giuffrè anticipiamo di seguito gli abstract dei lavori pubblicati nell'ultimo numero della Rivista italiana di diritto e procedura penale (n. 1/2019).
Prendendo spunto da un precedente contributo già pubblicato su questo portale (si veda colonna di destra) in cui sono stati individuati quattro valori della dogmatica italiana, l'autore approfondisce una di queste qualità: la rilevante attenzione alla Parte Speciale. E lo fa utilizzando brani tratti dalle decisive monografie “Inganno ed Errore” (1955) di Cesare Pedrazzi e “Il reato come azione” (1971) di Giorgio Marinucci
Prendendo spunto dal proprio intervento alla conferenza tenuta dal prof. Gabriele Fornasari a Valparaíso il 20 novembre 2018, sulla Evoluzione della dogmatica penale italiana nel XX secolo, l’autore offre un panorama schematico dei caratteri della dogmatica penale italiana, tracciando una relazione con determinati valori idiosincratici. Nella seconda parte, l’autore raccoglie la provocazione di un collega presente al seminario, e abbozza una risposta alla domanda se Franco Bricola fosse un rivoluzionario o un riformatore. La risposta sottende un rinvio a un lavoro di prossima pubblicazione
Con la sentenza n. 53 del 22 gennaio 2019, la Corte provinciale di Madrid ha condannato Cristiano Ronaldo per la commissione di quattro delitti tributari. La pena della reclusione è stata sostituita con quella della multa. Questo contributo riassume i fatti provati e analizza criticamente la loro qualificazione giuridica, le pene imposte e la loro relazione con la funzione preventiva del diritto penale
Il contributo analizza le conseguenze indirette che l’introduzione in Spagna, nel 2015, dell’ergastolo con possibilità di ammissione alla liberazione condizionale ha prodotto sulla istituzione dei limiti alla durata delle misure di sicurezza limitative della libertà personale
Prendendo spunto dal caso “Batalla”, deciso dalla Corte suprema argentina nel dicembre 2018, il contributo analizza la possibilità di applicare una legge penale di interpretazione autentica in pregiudizio dell’imputato, o del condannato con sentenza non ancora divenuta definitiva. Si ritiene sussistano casi complessi o casi “limite”, quale è il caso “Batalla”, che non siano chiaramente sussumibili nella disposizione di legge utile alla loro risoluzione e che, in tali occasioni, spetti ai giudici risolvere le questioni problematiche ricorrendo a sentenze, almeno parzialmente, costitutive di diritto. Dinanzi a tali casi problematici, il Parlamento non solo sarebbe autorizzato a prevedere una legge di interpretazione autentica, ma una tale soluzione sarebbe anzi auspicabile in uno stato di diritto, al fine di evitare sentenze creative. Una legge di interpretazione autentica, se in malam partem, non dovrebbe tuttavia essere applicata in un processo in corso, poiché una tale soluzione si porrebbe in contraddizione con il dovere del giudice di scegliere, dinanzi a un caso complesso o a una legge ambigua, l’interpretazione legale più favorevole per l’imputato