Corte costituzionale romena, 6 maggio 2020, n. 152
Sesto bollettino dell’Agenzia dell’Unione Europea per i Diritti Fondamentali su “La pandemia da Coronavirus nell’Unione Europea – Implicazioni sui diritti fondamentali”
Pubblicata la prima analisi dell’UNODC sull’impatto delle misure di contrasto alla pandemia da Covid-19 sul fenomeno della violenza domestica contro le donne
Risoluzione del 13 novembre 2020 (2020/2790(RSP))
La pandemia di Covid-19 e il c.d. lockdown hanno costretto a interrogarsi sui fondamenti del potere punitivo, imponendo un dibattito sia sul diritto penale come strumento di gestione dell’emergenza sanitaria, che sulle conseguenze di tale emergenza sul diritto penale. Il presente contributo prende le mosse da tale discussione e da quella, contestuale, successiva alla c.d. Riforma Bonafede della prescrizione, al fine di proporre una riflessione sistematica sul ruolo della non punibilità quale mezzo di gestione della politica criminale. Unendo il piano dogmatico a quello politico-criminale, si sostiene un uso teleologico e sistematico di tutte le ipotesi di Konflikterledigung ohne Strafe in attuazione dei principi di extrema ratio e frammentarietà. In particolare si auspica una gestione sistematica della non punibilità da parte del legislatore in luogo di una delega in toto alla magistratura requirente e giudicante
Il contributo analizzerà come è stato utilizzato il diritto penale e in quali termini è stato interessato dalla "fase di emergenza" della nuova pandemia di coronavirus, confrontando le esperienze ottenute nel sistema giuridico italiano e in quello brasiliano. Saranno proposte alcune riflessioni critiche, con particolare attenzione all'analisi della sostenibilità dal punto di vista del diritto penale delle violazioni sanzionate e alle forme di tipizzazione dei reati, mettendo in relazione il piano teorico con l'esperienza reale del sistema della giustizia penale e dell'esecuzione penale in questo periodo.
L'autore contesta la politica di persecuzione portata avanti dal Pubblico Ministero nel contesto della pandemia Covid-19 e l’utilizzo del reato di cui all'articolo 318 del Codice penale cileno. Con una reductio ad absurdum, egli illustra la mancanza di fondamento e le conseguenze negative di una tale politica (in fondo derivante dalla stessa lettura della legge). Gli effetti si traducono in un'amministrativizzazione del sistema penale, in un uso discriminatorio della detenzione preventiva, in limitazioni alla difesa effettiva e nel crollo del sistema. Il compito di risolvere questa situazione è affidato ai tribunali, prima ancora che sia la stessa Corte costituzionale a intervenire.
Il presente lavoro, che corrisponde alla seconda parte di quello pubblicato su Crimanal Justice Network lo scorso 23 giugno, affronta i rimanenti disagi che possono essere generati dal fatto che l'udienza del processo orale si svolga attraverso sistemi di connessione remota. In particolare, si tratta di questioni relative ai possibili effetti sul principio del contraddittorio, ai problemi legati al controllo delle prove, agli effetti che un eventuale accordo da parte dei partecipanti (in particolare dell'imputato) potrebbe avere, alle difficoltà di sviluppo della comunicazione tra l'imputato e il suo avvocato durante il processo, agli effetti sulla pubblicità e al conflitto con il diritto ad essere giudicato entro un termine ragionevole. Questa analisi viene effettuata con riferimento alle norme contenute nel Codice di Procedura Penale Cileno.
I diritti al tempo dell'emergenza sanitaria
Il bollettino esamina l'impatto del Covid-19 sui diritti fondamentali in importanti settori della vita quotidiana